Il DIETISTA, secondo le normative vigenti (Profilo Professionale D.M. 744 del 1994) è l'operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione, ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari nel rispetto della normativa vigente.
Gli specifici atti di competenza del DIETISTA sono:
a) organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente;
d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
f) svolge attività didattico - educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione;
b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente;
d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
f) svolge attività didattico - educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione;
Il termine Dietista, al contrario dei termini Dietologo e NUTRIZIONISTA spesso utilizzati da Medici e Biologi, è giuridicamente protetto, cioè può definirsi DIETISTA solo il professionista abilitato (come ad es. avvocato, geometra, ragioniere, ingegnere, agronomo, medico, infermiere...eccetera).
Il Dietista è in possesso della Laurea Triennale in Dietistica che ha valore abilitante per l'esercizio della professione.
La Dietistica è la parte applicativa della Scienza dell'alimentazione soprattutto per quanto concerne l'elaborazione delle diete, ma non solo. Gli interessi del Dietista, infatti, si allargano anche al controllo dell'igiene degli alimenti con funzioni di responsabilità, all'educazione alimentare, alla ricerca scientifica, alla coordinazione di attività relative all'alimentazione nonché, all'insegnamento universitario delle scienze e tecniche dietetiche applicate, materia di studio del corso di Laurea in Dietistica, e del tirocinio triennale in qualità di tutor.
Il Dietista, per l'attuazione delle diete, necessita della prescrizione medica, ovvero il medico, dopo aver formulato una diagnosi, se lo riterrà opportuno, prescriverà al paziente una terapia dietetica poi elaborata e gestita, in piena autonomia decisionale, da parte del dietista stesso.
Se il Dietista consegue la laurea magistrale in scienze della nutrizione umana può, previo superamento dell'esame di Stato, iscriversi all'Ordine Nazionale dei Biologi e quindi abilitarsi all'esercizio della professione di Biologo con la conseguente possibilità di poter anche prescrivere le diete.
IL DIETISTA IN ITALIA
Il DIETISTA, oggi, in Italia è una figura professionale conforme alle direttive della CEE e alla definizione dell\'EFAD grazie all'impegno dell\'ANDID con le Istituzioni italiane e gli Organismi rappresentativi della professione a livello Europeo ed Extraeuropeo.
IL DIETISTA IN EUROPA
La Federazione delle Associazioni dei Dietisti Europei (EFAD) ha definito il DIETISTA "Una persona con una qualifica legalmente riconosciuta in nutrizione e dietetica che applica la scienza della nutrizione all'alimentazione e all'educazione di gruppi di persone e di individui sia in stato di salute, sia di malattia".
La professione di DIETISTA ha una definizione ufficiale stabilita dall'Ufficio Internazionale del Lavoro con sede a Ginevra, è classificata tra le professioni paramediche ed è stata inserita nel gruppo di Codice 0.69.
IL DIETISTA: RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Profilo Professionale (D. M. n° 744 del 1994)
(definisce giuridicamente il ruolo professionale e gli atti di competenza)
- - Legge n° 42 del 26 Febbraio 1999 (Definisce il campo di attività di ogni professionista, l’accesso alla formazione post base, l\'equipollenza dei titoli pregressi, al Diploma Universitario: prevede l’emanazione di decreti per il riconoscimento dell’autonomia professionale)
- IL D.M 20 luglio e 27 luglio 2000 definisce l’equipollenza dei titoli pregressi
- Legge n° 251 del 10 agosto 2000 prevede la laurea per tutte le professioni sanitarie
- D.M. 10 luglio 2002 definisce l’equipollenza dei titoli pregressi
- Decreto Legge 2 Aprile 2001 sulle Classi di Laurea (Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001 N° 128) prende avvio anche per il Dietista il nuovo sistema formativo universitario che prevede due Livelli di lauree
- Laurea di 1° livello; sostituisce il Diploma Universitario per la formazione di base corrispondente al Profilo Professionale
- Laurea di 2 ° livello; apre la possibilità di approfondimento degli studi di base verso ambiti di maggiore responsabilità per funzioni dirigenziali e ambiti di carriera universitaria volti alla didattica e alla ricerca
LA “STORIA” DELLA PROFESSIONE
In Italia il DIETISTA è una figura professionale relativamente recente. Nel 1985, quando venne istituita l’ANDID, la professione era già svolta da parecchi anni, ma il panorama a livello sanitario ed istituzionale era alquanto scoraggiante:
In Italia il DIETISTA è una figura professionale relativamente recente. Nel 1985, quando venne istituita l’ANDID, la professione era già svolta da parecchi anni, ma il panorama a livello sanitario ed istituzionale era alquanto scoraggiante:
- una legislazione obsoleta ed immobile per quanto riguardava il riconoscimento giuridico della figura
- una grande disparità culturale e formativa fra gli stessi dietisti (dipendente dalle scuole in cui era avvenuta la formazione di base e dalle diverse realtà lavorative)
- la mancanza di una chiara identità professionale fra gli stessi dietisti
- la scarsa considerazione delle Amministrazioni e della classe medica nei confronti della professione.
I percorsi formativi originali erano:
- Scuole Universitarie Dirette ai Fini Speciali della durata di due o tre anni
- Scuole regionali/ospedaliere di uno o due anni dopo le scuole medie superiori
- Diploma di economa-dietista accompagnato da tirocinio ospedaliero
Tappe fondamentali della storia della professione:
- Approvazione del Profilo Professionale (D.M. n.744 del 1994). Il Profilo traccia in modo corretto le competenze della figura professionale e ne delinea chiaramente il confine con quelle della figura medica e di altri Operatori Sanitari nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
È importante sottolineare aspetti importanti del Profilo quali: - ampiezza e la completezza degli atti professionali
- l’inserimento della figura in aree di intervento innovative quali il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare
- la nutrizione per comunità di sani
- la possibilità di svolgere attività in regime libero-professionale
- l’identificazione degli ambiti di autonomia e responsabilità professionali (con particolare riferimento al rapporto con il medico)
- il livello universitario della formazione
Il Profilo Professionale, così come formulato, illustra in modo esauriente le specificità professionali, del dietista, rivolte alla dietoterapia e all’alimentazione del soggetto sano, sia sotto il profilo igienico che nutrizionale.
Elaborazione del Codice di Etica Professionale
L’Assemblea dei Soci, due mesi dopo la pubblicazione del Profilo in Gazzetta Ufficiale, durante l’Assemblea Nazionale del 1995, approvò il Codice di Etica Professionale, espressione del grado di maturità raggiunto dall’Associazione e dai propri Associati, consapevoli degli aspetti etico-sociali della professione. Il Codice è stato infatti elaborato, per libera scelta dell’Associazione e dei suoi associati, e non per obbligatorietà giuridica, sul modello anglosassone, a tutela degli interessi dell’Utenza e delle Istituzioni, oltre che della categoria.